Regole doganali

Origine delle merci, nuove prove per le importazioni dagli Usa

Il quadro unionale chiede evidenze su fabbricazione, itinerario e passaggi in Paesi terzi per ottenere il trattamento tariffario.

Origine delle merci, nuove prove per le importazioni dagli Usa

Le nuove disposizioni dell’Unione europea rafforzano la documentazione necessaria per dimostrare l’origine non preferenziale delle merci, con particolare attenzione alle importazioni dagli Stati Uniti. Il quadro procedurale è stato aggiornato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1422 della Commissione, del 25 giugno 2026, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Il provvedimento introduce il nuovo articolo 59-bis, applicabile nell’ambito del Regolamento (UE) 2026/1455. Quest’ultimo non prevede un azzeramento generalizzato dei dazi sulle merci statunitensi, ma stabilisce misure specifiche per i prodotti indicati negli allegati, inclusi casi di dazio zero, esclusione della componente ad valorem e contingenti tariffari. L’origine deve essere determinata secondo le regole non preferenziali previste dal Codice doganale dell’Unione.

La Commissione europea, attraverso la Direzione generale Fiscalità e Unione doganale (DG TAXUD), ha pubblicato un documento di domande e risposte sull’articolo 59a, indicato nella versione italiana come articolo 59-bis. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha diffuso il documento con un avviso del 23 ottobre 2026, allegando la versione ufficiale in inglese e una traduzione di cortesia dei quesiti modificati. Il riferimento interpretativo principale resta comunque il testo normativo dell’Unione.

Quali documenti servono

La disciplina non impone in via generale un certificato di origine rilasciato da un’autorità o da un organismo di un Paese terzo. L’origine può essere sostenuta da diversi elementi documentali, valutati in relazione al prodotto e alle circostanze dell’operazione. Una dicitura “Made in USA”, una dichiarazione generica in fattura o un certificato emesso da un soggetto terzo non sono quindi automaticamente sufficienti da soli.

Possono contribuire alla prova i documenti tecnici sul processo produttivo, le distinte dei materiali, le fatture di acquisto, le informazioni sui costi e la documentazione logistica. Per le merci interessate dal Regolamento (UE) 2026/1455, la documentazione deve dimostrare anche il trasporto diretto dagli Stati Uniti all’Unione. Se la spedizione attraversa Paesi terzi, occorre provare il mantenimento sotto vigilanza doganale oppure il rispetto delle condizioni previste per deposito, frazionamento e movimentazioni intermedie.

Tra gli elementi utili possono rientrare polizze di carico, documenti di trasporto multimodale, registrazioni doganali, atti relativi ai depositi e attestazioni di non manipolazione, quando pertinenti. Nessun documento è però universalmente obbligatorio o sufficiente: la sua idoneità dipende dalla rotta seguita e dalla possibilità di dimostrare il rispetto delle condizioni normative.

Responsabilità e criteri di origine

Il dichiarante è responsabile della corretta indicazione dell’origine nella dichiarazione doganale. Le informazioni sulle lavorazioni eseguite nell’ultimo Paese di produzione e le prove del trasporto devono essere già disponibili al momento della richiesta del trattamento tariffario. Per questo, gli importatori sono chiamati a raccogliere in anticipo le informazioni dai fornitori e a conservarle nel fascicolo dell’importazione.

L’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione distingue i prodotti interamente ottenuti in un solo Paese da quelli realizzati con il contributo di più Paesi. In quest’ultimo caso, l’origine è attribuita al luogo dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata, che abbia prodotto un bene nuovo o rappresenti una fase importante della fabbricazione.

Per le merci comprese nell’allegato 22-01 del Regolamento delegato (UE) 2015/2446 si applicano le regole specifiche previste per la voce doganale. Per gli altri prodotti, la valutazione avviene caso per caso. Non sono considerate trasformazioni sostanziali, tra le altre, alcune operazioni di conservazione, il semplice cambio d’imballaggio, l’apposizione di etichette e il semplice assemblaggio.

Le imprese possono ridurre i rischi verificando la classificazione doganale, inserendo nei contratti clausole sulla disponibilità delle informazioni, conservando un fascicolo per prodotto e controllando in anticipo le spedizioni che transitano da Paesi terzi. Nei casi più complessi è possibile valutare una Informazione vincolante in materia di origine, che vincola autorità e titolare entro il proprio ambito, ma non sostituisce la prova dei fatti relativi alla singola operazione.