Il Governo interviene sulla criminalità minorile con il decreto-legge 22 ottobre 2026, n. 190, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 22 ottobre ed entrato in vigore il giorno successivo. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri il 20 ottobre, modifica alcune norme del Codice penale e del procedimento penale per i minorenni.
Tra le misure previste figurano una nuova disciplina sull’imputabilità dei ragazzi tra 14 e 18 anni, regole più ampie per arresto e custodia cautelare, un nuovo reato legato alla violenza organizzata nelle manifestazioni e sanzioni amministrative per i genitori dei minori coinvolti in determinati illeciti.
Imputabilità e violenza nelle manifestazioni
Una delle principali novità riguarda l’articolo 98 del Codice penale. Per i minori tra i 14 e i 18 anni viene introdotta la presunzione della capacità di intendere e di volere, fino a prova contraria. Resta quindi possibile dimostrare che il ragazzo fosse privo di tale capacità. Viene modificato anche l’articolo 9 del DPR 448/1988, consentendo al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi utili per la valutazione.
Il decreto introduce inoltre l’articolo 420-bis del Codice penale, dedicato alla violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. La norma riguarda la partecipazione, anche occasionale, a gruppi di almeno cinque persone che utilizzino o lancino oggetti capaci di offendere, creando un concreto pericolo per le persone e causando danni alle cose.
Per queste condotte è prevista la reclusione da 2 a 5 anni e una multa da 10.000 a 20.000 euro. La pena può aumentare da un terzo alla metà in presenza di aggravanti, tra cui il travisamento e gli attacchi a infrastrutture o beni destinati a servizi pubblici. Chi organizza o promuove il gruppo, oppure incita o istiga alle condotte anche tramite strumenti informatici, rischia la reclusione da 4 a 12 anni.
Un ulteriore intervento riguarda l’articolo 635.1, che aumenta da un terzo alla metà le pene per determinati danneggiamenti commessi da gruppi organizzati di almeno cinque persone. Sono previste aggravanti anche per devastazione, saccheggio e attentati a impianti di pubblica utilità nei casi indicati dalla norma.
Arresti, genitori e divieto di raduno
L’articolo 3 modifica il DPR 448/1988. Nel procedimento minorile viene estesa la possibilità dell’arresto in flagranza differita. Cambiano inoltre alcune regole sulle misure cautelari per gli imputati che abbiano compiuto 16 anni. Il nuovo articolo 420-bis e l’articolo 635.1 vengono inseriti tra i reati richiamati per la custodia cautelare.
L’articolo 5 introduce sanzioni per chi esercita la responsabilità genitoriale quando un minore, anche non imputabile, partecipa a specifici reati. L’importo va da 500 a 1.000 euro per la prima condotta e da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione. La sanzione non si applica se il genitore dimostra di non aver potuto impedire il fatto.
Il prefetto può inoltre ordinare il pagamento dei danni provocati a beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali. Per i danni ai privati è prevista una procedura finalizzata a ottenere un decreto ingiuntivo. In caso di reiterazione, può essere segnalata al tribunale per i minorenni l’opportunità di attivare progetti di sostegno alla funzione educativa.
Infine, l’articolo 6 consente al questore di disporre, alle condizioni previste, un avviso orale con divieto di radunarsi con determinate persone e in luoghi individuati, per un periodo massimo di un anno. La misura può riguardare anche i minorenni che abbiano compiuto 14 anni, secondo la procedura prevista dal Codice antimafia.