Previdenza

INPS, contributi omessi: quando slitta la pensione

Nuove indicazioni fissano date diverse per autonomi e iscritti alla Gestione separata dopo regolarizzazione.

INPS, contributi omessi: quando slitta la pensione

Con il messaggio INPS n. 3113 del 2 ottobre 2026, l’Istituto ha fornito nuove indicazioni sulla decorrenza delle pensioni dei lavoratori autonomi quando i contributi omessi vengono regolarizzati dopo la presentazione della domanda. Il documento richiama la circolare n. 110 del 7 ottobre 2022 e chiarisce alle sedi territoriali in quali casi la data di avvio del trattamento deve essere posticipata e quando, invece, resta invariata.

Le regole riguardano artigiani, esercenti attività commerciali, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, imprenditori agricoli professionali e iscritti alla Gestione separata. Lo slittamento interessa la pensione anticipata e i trattamenti di invalidità quando, al momento della domanda, il requisito contributivo minimo non è ancora perfezionato a causa di omissioni relative a periodi precedenti.

Quando la decorrenza viene rinviata

Se l’interessato regolarizza i periodi mancanti dopo la domanda, ma entro i termini di decadenza dell’azione giudiziaria, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo al versamento determinante. La regola vale anche quando i contributi sono oggetto di rateizzazione amministrativa o tramite l’agente della riscossione e il pagamento dell’ultima rata avviene dopo la domanda. La presenza di un avviso bonario, di un avviso di addebito o di una cartella esattoriale non modifica questo criterio.

Lo slittamento non si applica se la contribuzione regolarizzata non è necessaria per maturare il diritto, perché il requisito era già perfezionato e il versamento incide soltanto sull’importo. La decorrenza originaria resta inoltre ferma per la contribuzione corrente con scadenza successiva alla domanda, se il pagamento è effettuato nei termini, e per i supplementi di pensione. È possibile anche una liquidazione provvisoria quando non sono ancora noti i redditi dell’anno e i relativi contributi risultano determinanti. In caso di decesso dell’assicurato senza regolarizzazione, i superstiti possono versare i contributi non prescritti per ottenere la pensione indiretta.

Per coltivatori diretti, coloni e mezzadri vale il principio di non frazionabilità del contributo annuo: l’annualità viene valorizzata soltanto dopo il pagamento di tutte le rate. Per evitare il rinvio è sufficiente rispettare l’ultima scadenza utile dell’anno; il mancato pagamento delle scadenze intermedie produce effetti soltanto sul piano sanzionatorio. Anche i debiti costituiti esclusivamente da sanzioni civili, con la sorte capitale già versata, non impediscono l’accredito.

Riesame e nuova domanda

Se la domanda è stata respinta per carenza del requisito contributivo, dopo il versamento dei contributi necessari è sufficiente presentare un’istanza di riesame. Non servono una nuova domanda né un ricorso amministrativo. Se il ricorso è stato comunque presentato, la sede territoriale può liquidare il trattamento con decorrenza dal mese successivo alla regolarizzazione e definire la pratica in autotutela.

Una nuova domanda diventa invece necessaria quando la regolarizzazione avviene oltre i termini di decadenza dell’azione giudiziaria. In questo caso la decorrenza viene collegata alla nuova richiesta, previa verifica degli altri requisiti previsti dalla legge. Per data di regolarizzazione si intende quella del versamento determinante per perfezionare il diritto; per gli agricoli, l’accertamento avviene tramite l’estratto conto agricolo.

Se la pensione è stata liquidata provvisoriamente e le verifiche reddituali fanno emergere un importo residuo necessario per il diritto, l’INPS invia una comunicazione tramite PEC o raccomandata. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica. In caso contrario, la concessione viene annullata con effetto dalla decorrenza originaria e le somme già pagate vengono recuperate, anche con possibilità di restituzione rateale. La stessa procedura vale per gli accertamenti unificati dell’Agenzia delle Entrate che incidono sui contributi determinanti.