Norme globali

Modello OCSE 2025, nuove regole per la fiscalità internazionale

La versione integrale chiarisce smart working, trattati bilaterali e scambio di dati tra amministrazioni

Modello OCSE 2025, nuove regole per la fiscalità internazionale

L’OCSE ha pubblicato il 30 settembre 2026 la versione completa del Model Tax Convention on Income and on Capital 2025, il principale riferimento internazionale per la negoziazione, l’applicazione e l’interpretazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Il testo consolidato recepisce le modifiche approvate dal Consiglio dell’organizzazione il 18 novembre 2025.

Si tratta dell’undicesima edizione integrale del Modello, composta da oltre 2.500 pagine. La pubblicazione arriva a quasi nove anni dalla precedente versione, datata 21 novembre 2017, e comprende gli articoli del Modello, i Commentari, le posizioni dei Paesi non membri, le riserve e le osservazioni degli Stati, oltre alla documentazione storica.

Quando rilevano le modifiche

La nuova edizione non modifica automaticamente le convenzioni fiscali già stipulate dall’Italia e non costituisce una convenzione internazionale direttamente applicabile ai contribuenti. Le nuove disposizioni che devono essere inserite nel testo di un accordo, come la clausola alternativa sulle risorse naturali, richiedono infatti che gli Stati decidano di recepirle nel rispettivo trattato bilaterale.

Un ruolo diverso è svolto dagli aggiornamenti al Commentario OCSE, che rappresentano un importante riferimento interpretativo. La loro rilevanza deve essere valutata in relazione al testo della convenzione applicabile, alla data della sua conclusione e ai principi utilizzati per interpretarla. Il Modello serve a fornire criteri comuni per la ripartizione del potere impositivo tra Stato della fonte e Stato di residenza, riducendo il rischio di doppia imposizione su redditi internazionali.

Smart working e stabile organizzazione

Tra gli interventi di maggiore interesse per le imprese c’è l’aggiornamento del Commentario all’articolo 5, dedicato alla stabile organizzazione. Il testo affronta il caso del dipendente che lavora da un’abitazione o da un altro luogo situato in uno Stato diverso da quello dell’impresa.

Il lavoro da casa all’estero non determina automaticamente una stabile organizzazione. La valutazione deve considerare le modalità concrete di utilizzo dell’abitazione e il rapporto tra quel luogo e l’attività aziendale. Il primo elemento è temporale: se il dipendente lavora dall’abitazione estera per meno del 50% del tempo complessivo, calcolato su dodici mesi, la casa in via generale non viene considerata un luogo d’affari dell’impresa.

Quando la soglia raggiunge almeno il 50%, occorre esaminare anche il fattore funzionale, cioè le ragioni per cui il dipendente opera proprio da quel luogo e il collegamento con l’attività dell’azienda. Il superamento della soglia, quindi, non comporta da solo la nascita di una stabile organizzazione. Può assumere rilievo, invece, l’esistenza di una ragione commerciale per la presenza del lavoratore nello Stato estero.

Il Commentario cita il caso di un dipendente che lavora per l’80% del tempo dalla propria abitazione estera e incontra regolarmente i clienti dell’impresa in quello Stato: in presenza degli altri requisiti, il domicilio può configurare un luogo d’affari e una stabile organizzazione. Le aziende sono quindi chiamate a monitorare giorni di lavoro, luoghi di svolgimento dell’attività, rapporti con la clientela e ragioni commerciali della presenza oltre confine.

Transfer pricing e scambio di informazioni

L’aggiornamento interviene anche sull’articolo 9, con chiarimenti sul coordinamento tra le convenzioni fiscali e le norme nazionali sulla deducibilità degli interessi. Le indicazioni, collegate ai lavori OCSE sulle transazioni finanziarie e alla BEPS Action 4, riguardano soprattutto i gruppi multinazionali che effettuano finanziamenti infragruppo.

Ulteriori modifiche interessano l’articolo 25, sulle procedure amichevoli tra autorità competenti, con indicazioni sul rapporto tra convenzioni fiscali e GATS e riferimenti ad Amount B per alcune attività di distribuzione e marketing. Infine, il Commentario all’articolo 26 chiarisce l’utilizzo delle informazioni scambiate anche per questioni fiscali riguardanti soggetti diversi da quello originariamente indicato e fornisce indicazioni sul diritto del contribuente di accedere ai dati ricevuti.