Regole professionali

Polizza e visto di conformità: cosa cambia con Vi.diCo.Web

Massimale minimo di 3 milioni, rinnovo continuo e variazioni da comunicare entro 30 giorni

Polizza e visto di conformità: cosa cambia con Vi.diCo.Web

Con il provvedimento del 22 settembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha istituito Vi.diCo.Web, il servizio online destinato ai professionisti che devono comunicare alla Direzione Regionale la richiesta di iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.

La procedura consente di trasmettere in modalità telematica le informazioni e le dichiarazioni previste dall’articolo 21 del decreto ministeriale n. 164/1999. Tra i documenti da allegare c’è la polizza assicurativa, insieme alle dichiarazioni sull’assenza di provvedimenti di sospensione e sul possesso dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.

I requisiti della copertura assicurativa

Per apporre il visto è necessaria una polizza di responsabilità civile destinata a garantire il risarcimento ai contribuenti degli eventuali danni, anche di entità minima. La copertura deve riguardare specificamente l’assistenza fiscale svolta attraverso il visto e non può essere limitata a un solo modello di dichiarazione.

Il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti e dei visti rilasciati, ma non può comunque essere inferiore a 3 milioni di euro. La polizza deve inoltre comprendere i rischi legati all’attività e garantire il risarcimento degli eventuali danni arrecati all’Erario.

In linea generale non sono ammesse franchigie o scoperti. La circolare prevede tuttavia un’eccezione quando la compagnia si impegna espressamente a risarcire il terzo danneggiato, mantenendo poi la possibilità di rivalersi sul professionista per la somma compresa nella franchigia.

La garanzia deve restare efficace anche per gli eventuali danni denunciati nei cinque anni successivi alla scadenza, indipendentemente dal motivo della cessazione del rapporto assicurativo.

Studi associati, rinnovi e comunicazioni

Nel caso di uno studio associato, la polizza può essere stipulata dal singolo professionista oppure dall’associazione, purché copra l’attività di assistenza fiscale esercitata dall’associato. È possibile anche utilizzare una copertura sottoscritta da una società di servizi, a condizione che siano indicati i singoli professionisti che intendono avvalersene.

Per le società tra professionisti, l’Agenzia richiama la risposta n. 335 del 1° giugno 2023: la società può figurare come contraente delle polizze stipulate a favore dei soci abilitati alla trasmissione telematica che intendono iscriversi nell’elenco. Anche in questo caso il massimale deve essere adeguato all’attività svolta e non può scendere sotto i 3 milioni di euro.

Alla scadenza, la copertura deve essere rinnovata senza interruzioni. Il professionista deve inviare alla Direzione Regionale, tramite PEC o raccomandata A/R, la nuova polizza oppure, se il contratto resta invariato, la quietanza di pagamento. Deve inoltre confermare la permanenza dei requisiti già comunicati.

Vi.diCo.Web potrà essere utilizzato anche per integrare o aggiornare le comunicazioni già trasmesse. Le variazioni relative a dati, documenti o altri elementi dovranno essere comunicate attraverso l’applicativo entro 30 giorni dal loro verificarsi. Il servizio consentirà inoltre di comunicare la rinuncia all’attività, verificare lo stato della pratica e consultare le comunicazioni inviate.

La data di attivazione non è ancora stata indicata e sarà resa nota con un apposito avviso. L’utilizzo di Vi.diCo.Web diventerà comunque obbligatorio dall’11 gennaio 2027 per comunicare l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità.