Pronuncia tributaria

IVA sugli acquisti promiscui, il volume d’affari resta la regola

La Suprema Corte ammette parametri diversi solo se più accurati e rispettosi della neutralità dell’imposta.

IVA sugli acquisti promiscui, il volume d’affari resta la regola

Il volume d’affari resta il criterio ordinario per determinare la quota di IVA detraibile sugli acquisti promiscui effettuati da chi esercita più attività con contabilità separata. Un metodo diverso può essere adottato soltanto quando dimostra, nel caso concreto, di rappresentare in modo più preciso la destinazione dei beni e dei servizi alle operazioni che danno diritto alla detrazione.

Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza 31 marzo 2026 n. 7899, richiamando i principi elaborati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il criterio alternativo, oltre a essere più preciso del fatturato, deve rispettare la neutralità dell’IVA e non può collegare la detrazione alla maggiore o minore redditività delle attività svolte.

Il caso dell’attività bancaria e del leasing

La controversia riguardava una società che esercitava un’attività bancaria esente da IVA e un’attività di leasing soggetta all’imposta, avvalendosi della separazione prevista dall’articolo 36 del Dpr 633/1972. Per gli acquisti utilizzati da entrambe le attività, la società aveva calcolato la quota detraibile in base al volume d’affari.

L’Amministrazione finanziaria aveva invece applicato un parametro diverso, fondato sull’interesse attivo contabilizzato. Per il leasing erano stati considerati gli interessi percepiti dalla società, senza includere nel calcolo la quota capitale restituita dal cliente. Secondo la Cassazione, tuttavia, non è stata adeguatamente dimostrata la maggiore precisione di questo metodo rispetto a quello basato sul fatturato.

Il limite imposto dalla neutralità dell’IVA

La Corte ha osservato che un sistema di ripartizione deve consentire di individuare, attraverso criteri oggettivi, la parte degli acquisti destinata alle operazioni che danno diritto alla detrazione. Il volume d’affari è il parametro ordinario, ma non l’unico possibile: un criterio alternativo può essere utilizzato se riflette meglio la destinazione effettiva delle spese.

Non è però necessario individuare il metodo astrattamente più preciso in assoluto. Occorre verificare in concreto se il parametro scelto rappresenti meglio la realtà rispetto al fatturato. Nel caso esaminato, l’uso dei soli interessi attivi rischiava di escludere dal calcolo la quota capitale del finanziamento e di attribuire rilievo alla sola remunerazione dell’attività.

Per la Suprema Corte, questo approccio può far dipendere il diritto alla detrazione dalla redditività dell’impresa e dal rischio economico dell’attività, in contrasto con la neutralità dell’IVA. Il giudice di merito avrebbe quindi dovuto verificare se il criterio proposto dall’Amministrazione tenesse conto della destinazione reale e non trascurabile delle spese generali alle operazioni imponibili.

La Cassazione ha così cassato la decisione impugnata con rinvio. La maggiore precisione del parametro basato sull’interesse attivo dovrà essere nuovamente accertata, senza presumerla e senza compromettere il principio secondo cui la detrazione deve riflettere l’effettivo impiego degli acquisti, non i risultati economici delle diverse attività.