La Commissione europea ha avviato il 23 settembre 2026 un’indagine antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di cloruro di polivinile provenienti da Cina, Corea del Sud, Messico e Taiwan. Il procedimento riguarda il PVC ottenuto mediante polimerizzazione in sospensione o in massa, indicato rispettivamente come S-PVC e M-PVC, in forma pura e non miscelata con altre sostanze.
Sono compresi il commodity S-PVC, l’extender S-PVC e lo specialty S-PVC, mentre resta escluso il PVC prodotto mediante polimerizzazione in emulsione, o E-PVC. Dal punto di vista doganale, le merci interessate sono individuate dal codice NC ex 3904.10, con i codici TARIC 3904.10.00.21 e 3904.10.00.81. Secondo i denuncianti, le importazioni dai quattro Paesi coinvolti sono cresciute in modo significativo, sia in termini assoluti sia in quota di mercato, con effetti negativi sui prezzi e sui risultati dell’industria dell’Unione.
Il rischio di dazi anche retroattivi
Qualora l’inchiesta accertasse l’esistenza di pratiche di dumping e di un conseguente pregiudizio per il mercato europeo, la Commissione potrebbe imporre dazi antidumping sulle importazioni interessate. L’impatto ricadrebbe sui costi di approvvigionamento e potrebbe avere conseguenze sulle catene di fornitura.
Il rischio per gli operatori è legato anche alla prevista registrazione doganale preventiva delle importazioni. La Commissione intende infatti chiedere alle autorità doganali di registrare le merci provenienti dai Paesi interessati già in una fase iniziale dell’indagine. In caso di successiva imposizione di dazi definitivi, questa procedura potrebbe consentirne la riscossione anche sulle importazioni effettuate in precedenza.
Le scadenze per importatori e fornitori
Gli importatori indipendenti possono partecipare all’indagine e, qualora il loro numero sia elevato, la Commissione potrà selezionare un campione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento di base. Le informazioni richieste nell’allegato all’avviso di apertura devono essere trasmesse, anche tramite rappresentanti, entro sette giorni dalla pubblicazione dell’avviso e comunque entro il 30 settembre 2026. Gli operatori inseriti nel campione dovranno poi compilare un questionario entro 30 giorni dalla comunicazione della selezione.
È inoltre nell’interesse degli importatori sollecitare la partecipazione dei produttori esportatori cinesi, coreani, messicani e taiwanesi. I produttori che si registrano ma non vengono selezionati possono essere qualificati come esportatori cooperanti non campionati. Per loro, l’aliquota non dovrebbe superare la media ponderata dei margini calcolati per gli operatori campionati; a determinate condizioni, possono anche chiedere un’aliquota individuale. La mancata collaborazione o il ritardo nella trasmissione delle informazioni può invece portare a conclusioni basate sui fatti disponibili, potenzialmente meno favorevoli.
Gli importatori sono infine invitati a valutare il perfezionamento attivo, previsto dalla normativa doganale dell’Unione. Il regime consente di introdurre merci non unionali con esenzione totale o parziale dai dazi, compresi quelli antidumping, quando vengono sottoposte a lavorazione, trasformazione o riparazione e i prodotti ottenuti sono poi riesportati. L’applicazione richiede un’autorizzazione, il rispetto di specifiche condizioni economiche e la presentazione di un’istanza alle autorità competenti.
In parallelo, le imprese dovrebbero informare i fornitori dell’apertura dell’indagine, verificare la possibilità di chiedere margini individuali, rivedere le clausole contrattuali sull’allocazione del rischio daziario e considerare una diversificazione degli approvvigionamenti. L’avvio tempestivo di queste valutazioni è rilevante alla luce dei tempi della procedura e del possibile impatto economico delle misure.