Norme europee

EUDR, la revisione TARIC aggiorna i codici doganali

Le indicazioni della Commissione distinguono gli adempimenti per import, export, reimportazioni, esclusioni e fase transitoria.

EUDR, la revisione TARIC aggiorna i codici doganali

La Commissione europea ha aggiornato, con una revisione del 23 settembre 2026, il documento tecnico sui dati TARIC collegati al regolamento europeo contro la deforestazione, noto come EUDR. L’aggiornamento recepisce le modifiche introdotte dal regolamento (UE) 2025/2650 e dal regolamento delegato (UE) 2026/2102, che hanno rispettivamente rivisto alcuni obblighi per operatori e commercianti e l’elenco dei prodotti interessati.

La revisione non introduce autonomamente nuovi obblighi, ma chiarisce come rappresentare nella dichiarazione doganale le diverse situazioni previste dal regolamento. Prima di importare o esportare una merce potenzialmente interessata, le imprese dovranno quindi verificare l’ambito di applicazione, il proprio ruolo nella filiera e il codice documentale da indicare.

Dichiarazioni e operatori a valle

L’EUDR riguarda bovini, cacao, caffè, palma da olio, gomma, soia e legno, oltre ai prodotti elencati nell’allegato I che contengono queste materie prime o sono stati realizzati utilizzandole. Per l’immissione sul mercato dell’Unione e per l’esportazione, i prodotti devono essere a deforestazione zero, conformi alla legislazione pertinente del Paese di produzione e accompagnati, secondo i casi, da una dichiarazione di dovuta diligenza o da una dichiarazione semplificata.

Il documento distingue la misura 776, relativa ai controlli all’importazione, dalla misura 777, destinata alle esportazioni. Il codice C716 identifica il riferimento della dichiarazione di dovuta diligenza, mentre il codice C717 riguarda la dichiarazione semplificata prevista per i micro o piccoli operatori primari. Quest’ultimo non è utilizzabile da qualsiasi impresa di piccole dimensioni: contano la definizione prevista dalla disciplina e il ruolo ricoperto nella filiera.

Per gli operatori a valle sono previsti codici diversi a seconda dell’operazione. In caso di esportazione, Y188 si applica agli operatori a valle micro, piccoli o medi non soggetti all’obbligo di registrazione previsto per gli operatori non PMI; Y196 riguarda invece gli operatori a valle non micro, piccoli o medi tenuti alla registrazione nel sistema informativo.

Per la reimportazione di prodotti già coperti da una dichiarazione di dovuta diligenza o semplificata, i riferimenti sono C725 per gli operatori a valle micro, piccoli o medi e C720 per quelli non PMI. Y188 e Y196, dunque, sono destinati alle esportazioni, mentre C725 e C720 riguardano le reimportazioni e richiedono il riferimento comunicato dall’operatore a monte.

Esclusioni e periodo transitorio

La revisione indica anche i codici da utilizzare quando una merce classificata in una voce doganale interessata dalle misure EUDR rientra in un’esclusione. Il codice Y129 riguarda le merci collocate in una voce «ex» dell’allegato I ma concretamente fuori dall’ambito del regolamento. Il codice Y132 è collegato all’esclusione basata sulla data di produzione, mentre Y133 riguarda, tra gli altri casi, prodotti usati o di seconda mano, rifiuti e prodotti recuperati.

Completano il quadro C718, per determinati prodotti immessi sul mercato dell’Unione nel periodo transitorio, Y187 per alcuni campioni e prodotti destinati a esami o prove, Y190 per specifici materiali e contenitori d’imballaggio e Y191 per determinati prodotti destinati alla fabbricazione di medicinali. L’uso dei codici di esclusione richiede comunque che l’impresa possa documentare le condizioni che ne giustificano l’applicazione.

Infine, il codice Y141 è previsto per il differimento dell’applicazione nei confronti delle persone fisiche e delle micro o piccole imprese costituite come tali entro il 31 dicembre 2024, alle condizioni stabilite dall’articolo 38, paragrafo 3, dell’EUDR. Il codice potrà essere dichiarato in dogana fino al 29 giugno 2027. Per questi soggetti le disposizioni richiamate si applicheranno dal 30 giugno 2027, mentre per la generalità degli operatori la data indicata è il 30 dicembre 2026, salvo le condizioni e le eccezioni previste dalla normativa.