Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha respinto l’appello presentato contro l’aggiudicazione di una gara per servizi di informativa al pubblico e accoglienza passeggeri. La sentenza n. 6662/2026, pubblicata il 26 agosto 2026, affronta due questioni rilevanti negli affidamenti ad alta intensità di manodopera: l’indicazione dei costi del personale e l’attuazione della clausola sociale.
La procedura era stata promossa da una società di gestione aeroportuale per attività da svolgere presso due scali pugliesi. L’impresa aggiudicataria aveva ottenuto 86 punti su 100, superando di misura il raggruppamento temporaneo classificatosi secondo. Quest’ultimo aveva impugnato l’esito davanti al TAR Puglia, contestando tre aspetti dell’offerta vincitrice.
Il ricorrente lamentava anzitutto la mancata indicazione del costo della manodopera relativa a eventuali lavoratori aggiuntivi rispetto al personale riassorbito in applicazione della clausola sociale. Contestava inoltre la genericità del progetto di riassorbimento e il punteggio di 4 punti su 10 assegnato alle proposte migliorative, ritenute non sufficientemente concrete. Il TAR aveva respinto integralmente il ricorso, ritenendo chiaro l’impegno assunto e legittima la valutazione tecnica della commissione.
Il costo del personale stabilmente impiegato
Il Consiglio di Stato ha confermato che l’obbligo previsto dall’articolo 108, comma 9, del decreto legislativo n. 36 del 2023 riguarda i costi della manodopera riferiti al personale stabilmente impiegato nella commessa. Non sussiste invece un autonomo obbligo dichiarativo per risorse aggiuntive indicate soltanto come eventuali, in relazione a future esigenze operative.
Nel caso esaminato, il costo dichiarato dall’aggiudicataria coincideva con quello stimato dalla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 41, comma 14, del Codice dei contratti pubblici. La cifra era stata inoltre ritenuta congrua durante la verifica dell’anomalia prevista dall’articolo 110. Per i giudici, quindi, non emergevano elementi tali da giustificare l’esclusione dell’offerta.
Impegno sociale senza formule standard
Quanto alla clausola sociale, il Collegio ha richiamato l’articolo 57 del decreto legislativo n. 36 del 2023, chiarendo che l’impegno può essere formulato liberamente. Non sono necessarie espressioni prestabilite: è sufficiente che il progetto descriva in modo comprensibile fasi e tempi del riassorbimento del personale uscente.
La possibilità che il passaggio dipenda dalla volontà dei singoli lavoratori non rende di per sé l’impegno inadeguato. Anche la formula “si cercherà”, contestata dal raggruppamento ricorrente, è stata considerata compatibile con l’incertezza fisiologica di un processo nel quale la prosecuzione del rapporto richiede il consenso dei lavoratori.
Infine, il Consiglio di Stato ha ribadito che la valutazione delle offerte tecniche rientra nell’ampia discrezionalità della commissione giudicatrice. Il sindacato del giudice è possibile solo in presenza di manifesta irragionevolezza, illogicità o travisamento dei fatti, circostanze non riscontrate nella controversia. L’appello è stato quindi respinto, con condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di lite.