Regole imprese

Iperammortamento 2026, ecco come funziona il beneficio fiscale

Dal GSE agli investimenti, restano da definire tempi, licenze e possibili decadenze.

Iperammortamento 2026, ecco come funziona il beneficio fiscale

L’iperammortamento 2026 torna a sostenere gli investimenti delle imprese nell’ambito del Piano Transizione 5.0. La misura consente una maggiorazione fiscale del costo di acquisizione di determinati beni strumentali nuovi. A differenza dei crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0, il beneficio opera nella determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, riducendo l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi.

La disciplina è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, mentre le modalità applicative sono state definite dal decreto interministeriale del 7 maggio 2026, anche alla luce delle successive disposizioni normative. Sono agevolabili gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 in beni materiali e immateriali nuovi destinati alla trasformazione tecnologica e digitale, purché ricompresi negli Allegati IV e V alla legge n. 199/2025 e interconnessi al sistema aziendale. Rientrano inoltre gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

La maggiorazione è del 180% fino a 2,5 milioni di euro, del 100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni e del 50% per la parte oltre 10 e fino a 20 milioni. La deduzione si applica in dichiarazione dei redditi, ma non ai fini IRAP, seguendo il piano di ammortamento fiscale del bene o la durata fiscale del contratto di leasing.

Le comunicazioni richieste dal GSE

L’accesso all’agevolazione passa attraverso tre comunicazioni al GSE. La prima è quella preventiva, con i dati della struttura produttiva e degli investimenti programmati, inclusi categoria, costo, coefficiente di ammortamento e data prevista di completamento. Dopo l’esito positivo, l’impresa deve inviare la comunicazione di conferma, documentando anche il pagamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di ciascun bene e indicando gli estremi delle fatture. Questa fase è operativa dal 21 luglio 2026.

La procedura si conclude con la comunicazione di completamento, da trasmettere dopo la conclusione dell’investimento e, per i beni interessati, dopo l’interconnessione. Sono inoltre necessari una perizia tecnica asseverata, che attesti la conformità dei beni e l’interconnessione per quelli 4.0, e una certificazione contabile sull’effettivo sostenimento dei costi.

Decorrenza, dubbi applicativi e decadenza

La maggiorazione rileva ai fini delle imposte sui redditi dal periodo d’imposta in cui l’impresa trasmette la comunicazione di completamento, a condizione che il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo. La fruizione resta subordinata all’esito positivo dei controlli del GSE. A Telefisco 2026 sono stati segnalati dubbi sul caso in cui completamento, entrata in funzione e interconnessione avvengano in un anno, mentre la comunicazione venga inviata in quello successivo, con particolare riferimento alla prima quota e alla riduzione prevista per il primo esercizio.

Resta da chiarire anche il trattamento dei beni immateriali acquisiti con licenza d’uso e l’eventuale applicazione delle indicazioni contenute nella circolare n. 4/E/2017. Tra le cause di decadenza figurano la cessione o la delocalizzazione all’estero del bene durante il periodo di deduzione, salvo i casi di investimento sostitutivo, l’assenza dei requisiti, la documentazione irregolare, la mancata conservazione degli atti, le false dichiarazioni e l’impossibilità di effettuare i controlli per responsabilità del contribuente.

Il GSE svolge controlli documentali e, in caso di irregolarità, informa l’Agenzia delle Entrate. Per gli investimenti realizzati dal 2027, secondo quanto emerso, dovrebbe applicarsi il nuovo termine previsto dall’articolo 22 del D.Lgs. 148/2026 per i componenti negativi con effetti su più periodi d’imposta. Il termine sarebbe quindi collegato alla dichiarazione nella quale viene indicata la prima quota della maggiorazione. Restano infine da definire gli effetti della cessione senza investimento sostitutivo, in particolare se comporti la perdita delle sole quote residue senza recupero di quelle già dedotte.