Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 21 settembre 2026 si completa il quadro regolamentare avviato dalla direttiva Omnibus I. La Commissione europea ha infatti pubblicato i due atti delegati adottati il 3 luglio, dopo l’esame del Parlamento e del Consiglio europeo.
Il regolamento delegato (Ue) 2026/1563 modifica il regolamento 2023/2772, sostituendone integralmente gli allegati I e II, e introduce la versione semplificata degli standard di rendicontazione di sostenibilità ESRS. Il regolamento delegato (Ue) 2026/1560 integra invece la direttiva contabile 2013/34/Ue con uno standard volontario destinato alle imprese protette dal limite applicabile alla catena del valore. Entrambi gli atti sono direttamente applicabili negli Stati membri e non richiedono recepimento.
Entrata in vigore e opzioni per il 2026
L’articolo 3 del regolamento 2026/1563 stabilisce l’entrata in vigore il 10 novembre 2026. I nuovi standard si applicheranno agli esercizi fiscali iniziati il 1° gennaio 2027 o successivamente. Per gli esercizi 2026, le imprese già soggette all’obbligo potranno scegliere tra tre possibilità: continuare a utilizzare gli ESRS del 2023 nella versione modificata dal cosiddetto quick fix; adottare in anticipo l’intero set rivisto; oppure mantenere i vecchi standard applicando otto esenzioni previste dal nuovo ESRS 1.
Tra le esenzioni rientrano l’approccio top-down alla doppia rilevanza, la clausola sui costi o sforzi indebiti, la limitazione delle richieste lungo la catena del valore, le regole per acquisizioni e cessioni, la collocazione delle informazioni sulla tassonomia in un’appendice separata e la possibilità di predisporre una sintesi. La dichiarazione di sostenibilità dovrà indicare chiaramente quale versione degli standard è stata utilizzata. L’applicazione anticipata del nuovo set non fa scattare le disposizioni transitorie e non limita l’uso delle esenzioni graduali.
Proporzionalità e catena del valore
L’architettura degli ESRS resta invariata: due principi trasversali, ESRS 1 ed ESRS 2, e dieci standard tematici, dai cambiamenti climatici alla condotta d’impresa. Cambia però il ruolo dell’ESRS 2, che diventa il riferimento comune per le informazioni su politiche, azioni, metriche e obiettivi, riducendo le ripetizioni nei singoli standard.
La principale novità operativa riguarda il capitolo 3 dell’ESRS 1. L’impresa può concludere che un tema o sottotema sia rilevante o non rilevante sulla base dell’analisi della strategia, del modello aziendale, dei settori di attività, delle aree geografiche e delle caratteristiche della catena del valore. Solo quando la conclusione non è evidente occorre esaminare i singoli impatti, rischi e opportunità. È inoltre possibile combinare l’approccio top-down con quello bottom-up per temi diversi.
Non è richiesta una ricerca esaustiva di ogni possibile impatto: l’analisi può concentrarsi sulle aree in cui è più probabile che emergano effetti rilevanti e può essere di tipo qualitativo. Per la catena del valore sono ammesse informazioni generalmente disponibili, dati medi regionali o settoriali e stime basate su campioni, dati di mercato e variabili proxy. La clausola sulle informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti si applica anche alla preparazione delle metriche e alla stima degli effetti finanziari.
Il cosiddetto value chain cap limita le informazioni che possono essere richieste alle imprese con non più di 1.000 dipendenti medi. Il limite riguarda gli elementi indicati nell’allegato II del regolamento 2026/1560 e vale anche per le controparti di Paesi terzi. Nei primi tre esercizi, se i dati sulla filiera non sono disponibili, l’impresa dovrà spiegare gli sforzi compiuti, le ragioni della mancata acquisizione e i piani futuri.
Sono previste esenzioni anche per gli effetti finanziari attesi, quando non siano separatamente identificabili, troppo incerti o non valutabili per mancanza di competenze, capacità o risorse. In casi eccezionali potranno essere omesse informazioni la cui divulgazione provocherebbe un grave pregiudizio commerciale, purché l’omissione sia dichiarata e riesaminata a ogni data di comunicazione. L’ESRS E1-1 conferma infine l’informativa sul piano di transizione climatica, ma consente a chi non ne dispone di limitarsi a dichiararlo e a indicare se e quando intende adottarlo.
Per le imprese italiane, il nuovo quadro dovrà essere coordinato con il decreto legislativo 125/2024 e con il disegno di legge di delegazione europea 2026. Il recepimento delle modifiche introdotte da Omnibus I dovrà avvenire entro il 19 marzo 2027. Nel frattempo, le aziende possono rivedere la mappatura dei datapoint, aggiornare l’analisi di doppia rilevanza e scegliere quale delle tre opzioni applicare ai bilanci 2026.