La mancata emissione della fattura non esclude l’obbligo di pagare il canone previsto da un contratto di affitto d’azienda, quando il corrispettivo deriva dalla disponibilità e dal godimento del bene. È il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25368/2026, che ha accolto il ricorso contro una decisione del Tribunale di Agrigento. Il giudice di primo grado aveva collegato l’esigibilità del canone all’emissione della fattura da parte della società concedente.
La vicenda nasce dal tentativo di recuperare un credito di 78.328,79 euro, riconosciuto a un lavoratore a titolo di risarcimento per un licenziamento illegittimo. Il decreto ingiuntivo ottenuto dal lavoratore era stato seguito da un pignoramento presso terzi, rimasto però sostanzialmente insoddisfatto.
Tra la società debitrice e un’altra impresa era in essere un contratto di affitto d’azienda, con un canone mensile di 4.000 euro. La società coinvolta come terzo pignorato aveva sostenuto di non dovere alcuna somma, poiché una clausola contrattuale subordinava la nascita del diritto al pagamento all’emissione della fattura. Nel caso concreto, tuttavia, le fatture non erano state emesse.
Il rapporto tra canone e godimento del bene
Il Tribunale di Agrigento aveva condiviso questa ricostruzione, ritenendo che l’assenza delle fatture impedisse di considerare esigibile il credito. Aveva inoltre valutato la risoluzione consensuale del contratto, intervenuta nel dicembre 2019, concludendo che la società terza non potesse essere considerata debitrice nei confronti della concedente.
Il lavoratore ha impugnato la sentenza davanti alla Cassazione con un ricorso articolato in sette motivi. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo, dichiarando assorbiti gli altri. Secondo i giudici di legittimità, il rapporto tra le parti è analogo a quello della locazione: da un lato c’è la disponibilità del bene, dall’altro il pagamento del corrispettivo pattuito.
La questione, quindi, non riguardava l’esistenza del contratto né l’effettivo godimento dell’azienda, ma la possibilità di subordinare il pagamento del canone alla fatturazione. Per la Cassazione, l’obbligo di pagare nasce dal rapporto contrattuale e dalla disponibilità del bene, non dall’emissione del documento fiscale.
La fattura rileva sul piano tributario
La Corte ha sottolineato che la fatturazione svolge una funzione diversa rispetto all’obbligazione contrattuale. Il profilo fiscale, infatti, non incide sulla validità o sull’efficacia dell’accordo e non può eliminare il debito relativo al canone. La mancata emissione della fattura può quindi avere conseguenze sul piano tributario, ma non consente di negare, da sola, l’esistenza del credito.
Nell’ordinanza viene richiamato anche il principio secondo cui le violazioni della normativa fiscale non incidono sulla validità dei contratti, compresi quelli relativi a rapporti locatizi. Anche qualora la clausola avesse collegato il pagamento alla fatturazione, tale previsione non avrebbe potuto cancellare l’obbligazione derivante dall’affitto d’azienda.
La Cassazione ha così cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Agrigento, in diversa composizione. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Suprema Corte e dovrà inoltre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.