Il commercio di preziosi usati è sottoposto a un sistema di regole che punta a garantire la tracciabilità delle operazioni e a ridurre i rischi di riciclaggio. Il riferimento principale è il D.lgs. n. 92/2017, che disciplina la permuta e la compravendita, al dettaglio e all’ingrosso, di oggetti usati in oro, argento, platino e palladio. La normativa riguarda sia gioielli e prodotti finiti sia rottami, cascami e materiale gemmologico.
Le disposizioni si applicano anche quando il ritiro di preziosi rappresenta un’attività secondaria. È il caso, per esempio, delle gioiellerie che acquistano oro usato dai clienti o lo accettano nell’ambito di una permuta. Per operare è necessaria la preventiva iscrizione nel Registro degli Operatori Compro Oro gestito dall’OAM, l’Organismo Agenti e Mediatori.
L’attività svolta senza iscrizione costituisce esercizio abusivo della professione. L’articolo 8, comma 1, del decreto prevede la reclusione da 6 mesi a 4 anni e una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 10.000 euro.
Gli obblighi antiriciclaggio
Sul fronte della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, gli Operatori Compro Oro sono soggetti a un regime semplificato rispetto alla disciplina generale prevista dal D.lgs. n. 231/2007. Devono applicare le procedure di identificazione indicate dagli articoli 18 e 19 del decreto, ma non sono tenuti agli adempimenti più articolati relativi, tra l’altro, all’individuazione del titolare effettivo, all’analisi approfondita dello scopo del rapporto e al monitoraggio continuativo.
Tra gli obblighi previsti figurano il limite all’utilizzo del contante, fissato a 499,99 euro, l’impiego di un conto corrente dedicato, la compilazione della scheda di compravendita e il rilascio di una ricevuta al cliente per ogni operazione. Gli operatori devono inoltre conservare la documentazione e inviare eventuali segnalazioni di operazioni sospette all’UIF.
La situazione diventa più complessa quando i preziosi usati vengono destinati alla fusione da parte di soggetti qualificati ai sensi della Legge n. 7/2000. Si tratta degli Operatori Professionali in Oro, spesso indicati come Banco Metalli, che raccolgono il materiale da gioiellerie e compro oro per trasformarlo in lingotti o barre da sottoporre a verifica della purezza.
La sovrapposizione delle discipline
In questi casi, il regime applicabile si intreccia con gli obblighi ordinari antiriciclaggio. Gli operatori devono quindi considerare anche l’adeguata verifica, la profilazione del rischio, la conservazione dei dati e le segnalazioni previste dal D.lgs. n. 231/2007.
Un orientamento in questo senso è stato espresso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in una FAQ dedicata agli Operatori Professionali in Oro che acquistano preziosi usati da compro oro o gioiellerie per fonderli. Il MEF ha indicato, da un lato, la necessità per gli OPO di iscriversi nel Registro degli Operatori Compro Oro presso l’OAM; dall’altro, ha ribadito la permanenza degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 231/2007 e dalla Legge n. 7/2000.
La conseguenza è una sovrapposizione di adempimenti che può rendere complessa la gestione delle operazioni. L’applicazione simultanea delle due discipline alimenta dubbi interpretativi e difficoltà operative. Per questo viene auspicato un intervento di semplificazione legislativa, accompagnato da regole attuative e da un eventuale organismo di settore in grado di fornire indicazioni uniformi agli operatori.