L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale prevista dalla legge n. 18 del 1980 per le persone che, a causa di condizioni invalidanti, non possono svolgere autonomamente gli atti quotidiani o necessitano di assistenza continua. Con l’ordinanza n. 24402/2026, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha chiarito i limiti entro i quali il giudice di merito deve confrontarsi con le osservazioni rivolte alla consulenza tecnica d’ufficio nelle controversie previdenziali e assistenziali.
La vicenda riguarda i genitori di un minore affetto da diabete, che avevano chiesto il riconoscimento del requisito sanitario necessario per ottenere il beneficio. Il Tribunale di Cosenza, chiamato a decidere in opposizione a un accertamento tecnico, aveva respinto la domanda senza disporre una nuova consulenza, facendo proprie le conclusioni della precedente CTU svolta durante l’istruzione preventiva.
Secondo il giudice, le contestazioni proposte dai genitori erano generiche e non accompagnate da ulteriore documentazione medica capace di mettere in discussione la valutazione del consulente. I ricorrenti avevano però evidenziato la necessità di un aiuto costante per attività essenziali, tra cui il monitoraggio della glicemia, la gestione degli strumenti di controllo e la somministrazione quotidiana dell’insulina. Trattandosi di un bambino, tali operazioni non potevano essere svolte autonomamente in ragione dell’età.
La Cassazione: rilievi specifici da esaminare
La Suprema Corte ha accolto il ricorso, distinguendo tra una censura generica e il cosiddetto dissenso diagnostico. Quest’ultimo riguarda le critiche rivolte alla valutazione sanitaria del consulente, mentre sono diverse le doglianze fondate su una deviazione evidente dalle conoscenze scientifiche o sull’omissione di accertamenti indispensabili.
La Cassazione ha precisato che, nel giudizio di merito previsto dall’articolo 445-bis, sesto comma, del codice di procedura civile, il Tribunale non è necessariamente obbligato a rinnovare la consulenza tecnica. Non può però ignorare i rilievi formulati nell’opposizione quando siano esposti in modo sufficientemente specifico, anche se consistono in un dissenso diagnostico. In quel caso, il giudice deve valutarli nel merito e, se necessario, può disporre una nuova CTU oppure chiedere chiarimenti al consulente già nominato.
Nel procedimento esaminato, le osservazioni dei genitori riguardavano proprio la necessità di considerare la somministrazione di terapie salvavita tra gli atti rilevanti per il riconoscimento dell’indennità. Per la Corte, tali contestazioni erano specifiche e avrebbero dovuto essere esaminate. La sentenza è stata quindi cassata, con rinvio al Tribunale di Cosenza, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese.
Rileva anche un solo atto quotidiano
Sul piano sostanziale, l’ordinanza ribadisce che il diritto all’indennità può essere riconosciuto anche quando l’incapacità riguarda un solo atto quotidiano, purché abbia un rapporto costante con la persona e una funzione essenziale per la sua vita o per la tutela della salute. Nella valutazione deve essere considerata anche l’eventuale incapacità del minore, legata all’età, di comprendere la necessità e l’importanza dell’attività da svolgere.
La decisione richiama precedenti della Cassazione sul dissenso diagnostico e sui requisiti dell’indennità, tra cui le pronunce n. 530 del 1998, n. 7264 del 2025, n. 1335 del 2026, n. 2258 del 2014, n. 7032 del 2023 e n. 20121 del 2026.