Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, la VII Sezione del Consiglio di Stato ha chiarito tempi e condizioni per la riassegnazione delle concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa. La pronuncia esamina le procedure avviate da un Comune e affronta due questioni rilevanti: la portata del termine del 30 settembre 2027 e il riconoscimento dell’indennizzo al concessionario uscente.
Secondo i giudici, le concessioni interessate dalle precedenti proroghe devono considerarsi cessate al 31 dicembre 2023. La prosecuzione dell’efficacia prevista dalla disciplina successiva non costituisce una proroga incondizionata, ma è funzionale allo svolgimento delle procedure competitive. Il riferimento normativo è alla legge n. 118/2022 e al decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024.
Il termine del 2027 non garantisce la permanenza
Il Consiglio di Stato attribuisce al 30 settembre 2027 una funzione acceleratoria e non dilatoria. La data, quindi, non obbliga le amministrazioni a mantenere gli attuali concessionari fino a quel momento, rinviando l’assegnazione dei nuovi titoli. Gli enti devono invece procedere con le attività necessarie all’affidamento.
In sede di prima applicazione, l’avvio delle procedure è previsto entro il 30 giugno 2027, mentre il 30 settembre rappresenta il limite ordinario entro cui si colloca la prosecuzione dell’efficacia dei titoli. La procedura può tuttavia concludersi prima: se l’amministrazione individua il nuovo concessionario, può procedere al subentro senza attendere la scadenza di settembre.
Ne deriva che l’operatore uscente non ha un diritto incondizionato a occupare il bene demaniale fino al 30 settembre 2027. Una volta terminata la procedura, l’amministrazione può disporre la cessazione anticipata del precedente rapporto e adottare gli atti necessari al passaggio. La sentenza ammette inoltre il ricorso a titoli temporanei nelle more della conclusione delle procedure, quando servano a evitare l’occupazione delle aree senza un titolo e a garantire la continuità delle attività.
Indennizzo legato agli investimenti dimostrabili
La seconda questione riguarda l’indennizzo a carico del concessionario subentrante. La disciplina prevede che il calcolo tenga conto, tra gli altri elementi, degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione. Il Consiglio di Stato precisa però che il ritardo nell’adozione del decreto ministeriale sui criteri di calcolo non può bloccare le procedure.
Il ristoro non spetta automaticamente a ogni concessionario uscente. L’operatore deve dimostrare l’esistenza degli investimenti rilevanti e la quota ancora da ammortizzare al momento della cessazione. Non è sufficiente aver gestito a lungo lo stabilimento o aver realizzato genericamente lavori e migliorie.
L’onere della prova ricade dunque sul concessionario uscente, che dovrà disporre di documentazione contabile, fiscale e tecnica idonea a ricostruire date, costi sostenuti e andamento degli ammortamenti. La corretta ricostruzione degli investimenti può incidere sulla tutela economica dell’operatore in vista delle future assegnazioni.
Resta distinto il caso delle opere non amovibili. L’articolo 49 del Codice della navigazione prevede che, salvo diversa disposizione dell’atto concessorio, alla cessazione del rapporto tali opere restino acquisite allo Stato senza compenso o rimborso. Questa disciplina non va confusa con l’indennizzo previsto per gli investimenti non ammortizzati.
In presenza di ragioni oggettive che impediscano di concludere la procedura, il termine può essere differito per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028. La pronuncia ribadisce quindi che la scadenza del 2027 serve a favorire il passaggio alle gare, mentre l’eventuale indennizzo richiede una verifica concreta e una prova documentale degli investimenti residui.