È in vigore il Decreto n. 153/2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 26 agosto, che introduce diverse misure per fronteggiare la crisi energetica. Tra queste, l’articolo 2 stabilisce un meccanismo di versamento anticipato collegato alle ritenute e alle imposte sostitutive sugli utili societari deliberati dai gruppi energetici di maggiori dimensioni.
L’obbligo decorre dal 2026 e riguarda le società indicate dall’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR, quando si tratta di società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato. Per rientrare nella disciplina è necessario che i ricavi consolidati complessivi risultino superiori a 20 miliardi di euro, sulla base dell’ultimo bilancio consolidato approvato.
Chi è interessato e come si calcola il versamento
La misura si applica ai gruppi attivi nella filiera dell’energia: dall’estrazione e produzione all’importazione, raffinazione, trasformazione e stoccaggio. Sono inclusi anche il trasporto, la distribuzione, la commercializzazione e la vendita di petrolio greggio, prodotti petroliferi, gas naturale, compreso quello liquefatto, altri prodotti energetici ed energia elettrica.
Il presupposto è rappresentato dagli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell’esercizio precedente rispetto a quello in cui avverrà la corresponsione. Il versamento è pari al 39% delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute in base agli articoli 27 e 27-ter del DPR n. 600/1973, se gli utili fossero stati distribuiti nello stesso esercizio della delibera.
Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 novembre di ogni anno, secondo le modalità previste dall’articolo 17 del decreto legislativo n. 241/1997. In sede di versamento non è ammessa la compensazione.
Il credito d’imposta collegato
A fronte della somma versata in anticipo, la società matura un credito d’imposta di pari importo. Il credito può essere utilizzato per ridurre le ritenute e le imposte sostitutive dovute quando gli utili cui si riferisce saranno effettivamente corrisposti.
Per le imposte sostitutive disciplinate dall’articolo 27-ter del DPR n. 600/1973, la quota di credito relativa agli utili pagati tramite intermediari viene comunicata a questi ultimi. Gli intermediari possono utilizzarla in diminuzione dei versamenti dovuti all’Erario.
Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini IRES e IRAP e non rileva nel calcolo del rapporto tra interessi passivi e risultato operativo lordo previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Se la delibera di distribuzione viene revocata, in tutto o in parte, la quota del versamento riferita agli utili non più destinati alla distribuzione diventa un credito immediatamente compensabile, senza i limiti annuali ordinari, oppure rimborsabile su richiesta del contribuente. Il versamento anticipato, invece, non è deducibile ai fini IRES e IRAP e non comporta né un’imputazione di reddito ai soci né una corresponsione anticipata degli utili sotto il profilo fiscale. La disciplina è inoltre estesa ai soggetti che rientreranno nel nuovo Testo unico delle imposte sui redditi, previsto dal decreto legislativo n. 117 del 19 giugno 2026.