Norme tributarie

Rischi fiscali: tempi e vantaggi della nuova comunicazione

Il correttivo Omnibus estende l’accesso al TCF e fissa finestre precise per dichiarare condotte antecedenti

Rischi fiscali: tempi e vantaggi della nuova comunicazione

Il D.Lgs. 148/2026, il correttivo Omnibus della riforma fiscale, introduce nuove regole per la comunicazione dei rischi fiscali relativi a periodi d’imposta precedenti all’ingresso nel regime di adempimento collaborativo o all’esercizio dell’opzione per il TCF. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 ed è in vigore dal giorno successivo.

Per i contribuenti ammessi all’adempimento collaborativo, il comma 3-ter dell’articolo 6 del D.Lgs. 128/2015 consente di portare all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate i rischi legati a condotte pregresse. La comunicazione deve essere esauriente e presentata prima che l’impresa abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche, attività di accertamento o indagini penali sui rischi segnalati.

Il correttivo stabilisce un termine improrogabile di 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione. Se dalla risposta dell’Agenzia emergono somme da versare, il pagamento può avvenire in un’unica soluzione oppure in un massimo di 20 rate trimestrali. La prima rata deve essere pagata entro 60 giorni dalla notifica della risposta; sulle rate successive maturano interessi. Il mancato pagamento di una rata, diversa dalla prima, entro la scadenza di quella successiva comporta la decadenza dalla rateazione, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione della sanzione prevista, aumentata della metà.

Cosa deve contenere la comunicazione

La documentazione deve riportare i dati identificativi del contribuente e del rappresentante legale, la descrizione specifica della fattispecie, le disposizioni tributarie di riferimento, i recapiti e la sottoscrizione. È inoltre necessario esporre in modo chiaro e univoco il comportamento adottato. Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6 agosto 2026, la comunicazione può riguardare qualsiasi tipologia di rischio, compresi quelli di minore rilevanza.

In concreto, l’impresa deve esaminare le annualità precedenti, individuare le aree di rischio, ricostruire le operazioni e le scelte adottate, quantificare le eventuali maggiori imposte e predisporre una relazione che consenta all’amministrazione di valutare il caso senza ulteriori attività istruttorie. Una comunicazione tardiva, incompleta o successiva alla conoscenza di verifiche non produce effetti premiali.

La novità per il regime opzionale

L’intervento estende per la prima volta la facoltà di comunicare i rischi pregressi anche ai contribuenti che hanno optato per il regime del TCF previsto dall’articolo 7-bis del D.Lgs. 128/2015. I nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater stabiliscono condizioni analoghe a quelle dell’adempimento collaborativo: disclosure completa e assenza di formale conoscenza di attività ispettive o di accertamento.

Per il regime opzionale, il termine di 120 giorni decorre dalla notifica dell’esito della verifica sui requisiti di validità. Le comunicazioni sono gestite dalla Direzione specialistica adempimento collaborativo dell’Agenzia delle Entrate. Anche in questo caso le somme dovute possono essere pagate in unica soluzione o in 20 rate trimestrali, con le medesime conseguenze in caso di mancato versamento.

La comunicazione consente la disapplicazione delle sanzioni amministrative e, nei casi previsti, la non punibilità per il reato di dichiarazione infedele. Restano esclusi i comportamenti simulatori o fraudolenti. Sul piano penale, il beneficio non si applica inoltre alle violazioni legate all’indicazione in dichiarazione di elementi passivi inesistenti. L’imposta eventualmente dovuta resta comunque da pagare.

Le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni effettuate dal 12 agosto 2026. Il decreto coordina inoltre la disciplina con il Testo unico degli adempimenti, destinato a entrare in vigore dal 1° gennaio 2027, e proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine per completare la certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale per alcuni contribuenti che hanno chiesto l’ammissione alla cooperative compliance negli anni 2024 e 2025.