Il Decreto Legislativo n. 147/2026, in vigore dal 12 agosto e denominato Decreto Federalismo fiscale, introduce nuove disposizioni sull’IMU per gli immobili interessati da una contestazione della rendita catastale. La disciplina riguarda i casi in cui l’Agenzia delle entrate abbia rettificato il valore proposto dal contribuente e quest’ultimo abbia impugnato la rettifica.
La novità incide sui tempi dell’accertamento comunale e sulle somme eventualmente dovute. L’obiettivo della norma è collegare l’eventuale recupero della maggiore imposta all’esito definitivo della controversia catastale, evitando che la situazione venga definita prima del passaggio in giudicato della sentenza.
Accertamento entro il quinto anno dalla sentenza definitiva
L’articolo 32 del decreto deroga alla disciplina ordinaria prevista dall’articolo 1, comma 161, della legge n. 296/2006. In caso di impugnazione della rendita catastale rettificata dall’Agenzia delle entrate, il Comune può accertare l’eventuale maggiore imposta municipale propria derivante dalla differenza tra la rendita proposta e quella rettificata.
L’importo è dovuto a partire dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento catastale, effettuati secondo il regolamento previsto dal decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile 1994, n. 701. Tuttavia, l’accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è passata in giudicato la sentenza che definisce la controversia catastale.
La norma stabilisce inoltre che, sulla maggiore IMU eventualmente richiesta, si applichino soltanto gli interessi legali. Non sono quindi previste sanzioni per la differenza d’imposta collegata alla variazione della rendita, una volta concluso il giudizio catastale.
Rimborso delle somme non dovute
La stessa finestra temporale vale per il contribuente che abbia versato somme superiori a quelle effettivamente dovute. In questo caso può essere presentata al Comune una richiesta di rimborso dell’IMU non dovuta. L’ente deve effettuare la restituzione entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
Le conseguenze cambiano in base all’esito della controversia. Se il giudice accoglie solo in parte il ricorso e stabilisce una rendita inferiore a quella rettificata dall’Agenzia, ma comunque superiore a quella proposta inizialmente, il contribuente dovrà versare l’eventuale differenza di imposta. Anche in questa ipotesi saranno applicati esclusivamente gli interessi al tasso legale, senza sanzioni.
Se invece il ricorso viene accolto integralmente e la rendita rettificata viene annullata, il contribuente può chiedere al Comune la restituzione della maggiore IMU già pagata e non dovuta. Alla somma da rimborsare si aggiungono gli interessi, indicati nel testo come verosimilmente calcolati nella medesima misura legale.