È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 149, dedicato all’ordinamento della giurisdizione tributaria. Il provvedimento completa il percorso avviato dalla legge delega 9 agosto 2023, n. 111, modificata dalla legge 8 agosto 2025, n. 120, e sarà in vigore dal 26 agosto 2026.
Il decreto interviene sul decreto legislativo n. 545 del 1992 e sul Testo unico della giustizia tributaria, introducendo una disciplina più organica dello status di chi esercita la funzione giurisdizionale tributaria. Le nuove disposizioni riguardano, tra gli altri aspetti, reclutamento, carriera, formazione, incompatibilità, trasferimenti e responsabilità disciplinare.
Ruolo unico e formazione obbligatoria
La principale novità è l’istituzione del ruolo unico nazionale dei magistrati tributari, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il CPGT. Vi confluiranno tutti i magistrati tributari in servizio, ordinati in base all’anzianità nella qualifica e, in caso di parità, all’anzianità anagrafica. L’elenco dovrà essere pubblicato ogni anno, entro gennaio, sul sito istituzionale del CPGT.
Il testo sostituisce inoltre il termine “componenti” con “giudici” o “magistrati”, rafforzando il riconoscimento della giurisdizione tributaria come magistratura. È previsto anche un obbligo di formazione continua e aggiornamento professionale, secondo contenuti e frequenza stabiliti dal CPGT.
Accesso, incompatibilità e garanzie
Sul fronte del reclutamento, il Ministero dell’Economia e delle finanze potrà chiedere al CPGT lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi, assegnando agli idonei posti aggiuntivi in misura non superiore al doppio del decimo dei posti banditi. L’utilizzo dello strumento resta subordinato alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Ai magistrati tributari sono inoltre estese le disposizioni previste per i magistrati ordinari sui requisiti generali di accesso e sulla decadenza dall’impiego.
Vengono irrigidite le incompatibilità territoriali: non sarà possibile prestare servizio nelle corti situate nella circoscrizione in cui parenti entro il secondo grado, affini di primo grado, coniuge o convivente esercitino attività di assistenza tecnica o altre attività professionali rilevanti in materia tributaria. Il controllo spetterà al CPGT.
Una nuova sezione disciplina lo stato giuridico dei magistrati, comprese dimissioni, riammissione, dispensa dal servizio e aspettativa d’ufficio per infermità permanente o sopravvenuta inettitudine. In determinati casi è previsto il mantenimento del trattamento economico e, su richiesta, la possibilità di essere destinati a funzioni amministrative presso il Ministero dell’Economia e delle finanze. Il trasferimento d’ufficio potrà essere disposto per incompatibilità, soppressione della corte o riduzione dell’organico, garantendo il diritto di accesso agli atti, di presentare deduzioni e di essere ascoltati.
Il decreto introduce infine un nuovo procedimento disciplinare. Il CPGT svolge gli accertamenti preliminari, contesta gli addebiti e conduce l’istruttoria; il magistrato può farsi assistere da un collega o da un avvocato. La sanzione, deliberata dal CPGT, è applicata con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze. Le misure vanno dall’ammonimento alla rimozione e comprendono censura, perdita dell’anzianità, temporanea incapacità di ricoprire incarichi direttivi o semidirettivi e sospensione dalle funzioni da tre mesi a due anni.
Il provvedimento coordina inoltre la disciplina dei magistrati tributari con numerose leggi di settore, dal pubblico impiego alle norme anticorruzione e sul whistleblowing. Per chi abbia svolto funzioni di magistrato tributario, l’esperienza potrà costituire titolo di accesso a determinate professioni e ruoli, fermo il divieto di esercitare, per i due anni successivi alla cessazione, nell’ambito territoriale in cui ha operato negli ultimi quattro anni.