Riforma fiscale

Chiarimenti Assonime sulla Correzione degli Errori Contabili

Nuove disposizioni per la correzione degli errori contabili e il regime semplificato.

Chiarimenti Assonime sulla Correzione degli Errori Contabili

La disciplina fiscale riguardante la correzione degli errori contabili ha subito significative modifiche con il D.Lgs. n. 192/2025, le quali si applicano alle rettifiche nei bilanci a partire dall’esercizio 2025. Questo cambiamento introduce un meccanismo semplificato che permette a certe imprese di attribuire un’immediata rilevanza fiscale alle correzioni, evitando l’obbligo di presentare dichiarazioni integrative per gli esercizi in cui l’errore è stato originariamente commesso.

Recentemente, Assonime ha pubblicato la circolare n. 20 del 5 agosto 2026, fornendo un quadro dettagliato della nuova normativa e dei rilevanti chiarimenti interpretativi che potrebbero influenzare la pratica professionale. Tra le principali osservazioni, si evidenziano quattro punti chiave.

Requisiti per la Procedura Semplificata

Il primo aspetto riguarda la procedura semplificata, la quale non è accessibile a tutte le imprese. Come stabilito nell’articolo 83, comma 1-ter, del TUIR, il regime agevolato si applica esclusivamente a coloro che presentano un bilancio sottoposto a revisione legale obbligatoria. Questa scelta normativa restringe notevolmente il numero dei potenziali beneficiari, escludendo le aziende che, pur adottando procedure di controllo, non sono obbligate a far revisionare il loro bilancio.

Momento della Correzione

Un secondo chiarimento rilevante stabilisce che ciò che conta è l’esercizio in cui l’errore viene corretto e non quello in cui è stato commesso. Pertanto, anche un’impresa che in passato non era oggetto di revisione può accedere alla procedura semplificata se, nel momento della correzione, il bilancio è invece soggetto a revisione legale. Tuttavia, Assonime avverte che la procedura potrebbe non essere applicabile qualora il revisore identifichi un errore contabile come “non rilevante”, il che invaliderebbe il meccanismo di riconoscimento fiscale.

In aggiunta, l’ambito soggettivo della nuova disciplina non è limitato alle sole imprese che operano con la derivazione rafforzata. Infatti, anche le micro-imprese assoggettate a revisione legale possono beneficiare delle nuove disposizioni, il che sottolinea l’intento del legislatore di privilegiare il controllo contabile rispetto alla dimensione aziendale.

Per concludere, il regime aggiornato può estendersi a enti non commerciali che riflettono attività d’impresa e stabili organizzazioni italiane di non residenti, a condizione che le correzioni siano coerenti con il bilancio della casa madre soggetta a revisione. L’adattamento a questi nuovi requisiti richiederà, tuttavia, un’accurata analisi e preparazione da parte delle imprese.