Il settore agricolo è in continuo mutamento, e la questione della classificazione delle “attività agricole connesse” sta suscitando interrogativi fondamentali. Tali attività possono includere allevamenti e produzioni alimentari, e sono oggetto di discussione per quanto concerne la loro imposizione fiscale: se sotto forma di reddito agrario o di reddito di impresa.
Recentemente, l’Interpello n. 151 del 2026 ha affrontato questa tematica, rispondendo a un quesito riguardante un’attività agricola operante nel settore della: a) zootecnia; b) produzione alimentare, in particolare carne derivante dai propri allevamenti, e capi acquistati da terzi per la macellazione interna; c) realizzazione di prodotti crudi pronti da cucinare, dove la carne avicola è predominante.
In particolare, l’istante ha evidenziato che la manipolazione della carne avicola è un’attività limitata e avviene per lo più con strumenti utilizzati nell’ambito dell’allevamento avicolo. Queste distinzioni sono cruciali nel determinare l’applicazione delle imposte.
Requisiti e Principio di Prevalenza
Secondo l’articolo 2135, 3° comma del Codice Civile, l’attività connessa assume significato quando ci sono due requisiti: il soggettivo, che stabilisce che l’imprenditore agricolo debba svolgere l’attività; e l’oggettivo, in cui i prodotti della propria attività devono costituire la maggioranza rispetto a quelli acquistati.
La normativa non si limita all’“esercizio normale dell’agricoltura”, ma accetta il “criterio di prevalenza”. Inoltre, le attrezzature utilizzate nell’attività connessa non devono prevalere su quelle dell’attività principale.
È importante notare che, per le attività che producono reddito agrario, la normativa stabilisce anche che gli imprenditori possono esternalizzare alcune fasi del processo produttivo senza perdere la qualifica di reddito agrario. Ciò significa che è possibile avvalersi di terzi, come nel caso della molitura delle olive o della trasformazione del pomodoro.
La Verifica della Prevalenza
Per garantire la corretta attribuzione delle imposte, la prevalenza deve essere verificata mediante un confronto quantitativo tra i prodotti realizzati dall’azienda e quelli acquistati. Questo confronto è valido solo se i prodotti appartengono allo stesso comparto produttivo.
In conclusione, il tema delle “attività agricole connesse” è di estrema rilevanza per chi opera nel settore. La chiarezza nella normativa e l’applicazione dei principi di prevalenza e di utilizzo normale delle attrezzature sono essenziali per la corretta imposizione fiscale.