Prassi tributaria

Il 730 amplia le somme utilizzabili per i rimborsi in F24

Una FAQ dell’Agenzia chiarisce che alcune imposte sostitutive sulle retribuzioni possono concorrere al recupero degli importi anticipati ai dipendenti.

Il 730 amplia le somme utilizzabili per i rimborsi in F24

Una FAQ pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 31 luglio 2026 amplia le possibilità di recupero dei crediti derivanti dai rimborsi del modello 730. Il chiarimento riguarda i sostituti d’imposta, in particolare i datori di lavoro che anticipano ai dipendenti le somme spettanti in busta paga e recuperano successivamente gli importi attraverso il modello F24.

Quando dalla dichiarazione emerge un credito, il lavoratore riceve normalmente il rimborso dal proprio sostituto, senza attendere un pagamento diretto dell’Amministrazione finanziaria. L’azienda sostiene quindi l’anticipazione finanziaria, ma può compensare le somme erogate con gli importi che deve versare all’Erario per i propri obblighi fiscali. È sull’individuazione delle somme utilizzabili per questa compensazione che interviene la nuova indicazione.

Quali versamenti possono essere utilizzati

In precedenza, il recupero era collegato soprattutto alle ritenute IRPEF sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionale e comunale e alle somme trattenute nell’ambito dei conguagli fiscali del 730. La FAQ precisa invece che nel cosiddetto monte ritenute possono rientrare anche alcune imposte sostitutive applicate a specifiche componenti della retribuzione.

Tra queste figurano le imposte sui premi di risultato e sulle somme legate alla partecipazione agli utili dell’impresa, comprese quelle riconducibili al codice tributo 1053. Sono inoltre interessate le imposte sostitutive sugli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali nel settore privato, come il codice 1075, e quelle sulle maggiorazioni o indennità per lavoro notturno, festivo, a turni o nei giorni di riposo, tra cui il codice 1076.

La possibilità riguarda anche il regime fiscale applicato alle mance percepite dai lavoratori, collegato al codice tributo 1067, e quello previsto per i compensi relativi al lavoro straordinario del personale infermieristico nei casi agevolati, con riferimento anche al codice 1069. L’Agenzia chiarisce tuttavia che l’elenco non è tassativo: il criterio può estendersi a eventuali codici istituiti in seguito, purché riferiti a imposte sostitutive con finalità analoghe.

Effetti per i sostituti d’imposta

Il chiarimento non modifica il meccanismo con cui il dipendente ottiene il rimborso, ma amplia le risorse fiscali che il datore di lavoro può utilizzare per recuperare quanto anticipato. Ne deriva una maggiore disponibilità nel modello F24 e una gestione potenzialmente più agevole dei conguagli legati all’assistenza fiscale. La verifica dovrà comunque riguardare la corretta riconducibilità delle singole imposte sostitutive ai criteri indicati nella FAQ.