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Omesse ritenute: la Cassazione chiarisce il calcolo delle sanzioni

La Cassazione chiarisce che il calcolo delle ritenute omesse si basa sulle somme pagate ai lavoratori.

Omesse ritenute: la Cassazione chiarisce il calcolo delle sanzioni

Con la sentenza n. 27123 del 2026, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha fornito importanti chiarimenti riguardo al reato di omesso versamento dei contributi previdenziali, un tema di rilevante interesse per datori di lavoro, associazioni ed enti che gestiscono personale dipendente. La Corte ha stabilito che il calcolo dei contributi omessi deve basarsi sulle somme effettivamente corrisposte ai lavoratori, piuttosto che su quelle semplicemente dovute per contratto.

Il principio fondamentale ribadito dalla Corte è che il reato di omesso versamento non sussiste se la retribuzione non è stata effettivamente pagata al lavoratore. Pertanto, è il pagamento concreto dello stipendio, anche se avvenuto “in nero” o solo parzialmente, a far sorgere l’obbligo di versare le relative ritenute. Se la somma non è mai stata materialmente erogata, non può configurarsi alcuna omissione contributiva penalmente rilevante, rimanendo solo un inadempimento di natura civilistica nei confronti del dipendente.

Inoltre, la soglia di punibilità di 10.000 euro annui, introdotta dall’articolo 3, comma 6, del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, deve essere verificata sulla base delle retribuzioni realmente pagate e non su quelle teoricamente dovute in base al contratto collettivo di riferimento.

Il caso specifico e la soglia di punibilità

Il procedimento ha avuto origine da una condanna nei confronti della legale rappresentante di due associazioni operanti nel settore dell’accoglienza di persone anziane. L’imputata era accusata di non aver versato le ritenute previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, per importi superiori alla soglia di punibilità relativa a diverse annualità.

La difesa ha presentato ricorso per cassazione, contestando la qualificazione dei rapporti instaurati come rapporti di lavoro subordinato e sostenendo che si trattasse di attività prestata a titolo volontario. Inoltre, ha messo in discussione le modalità di quantificazione dei contributi ritenuti omessi, evidenziando che gli accertamenti erano basati su un calcolo presuntivo degli orari di lavoro e sull’importo che i lavoratori avrebbero dovuto percepire secondo il contratto collettivo nazionale, piuttosto che su quanto effettivamente ricevuto.

La decisione della Corte

La Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso, ritenendolo manifestamente infondato, poiché i giudici di merito avevano correttamente ricostruito l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo, sottolineando che l’obbligo di versare le ritenute scaturisce dal pagamento effettivo della retribuzione e non dalla sua semplice maturazione contrattuale.

Il mancato pagamento dello stipendio, anche se parziale, costituisce un inadempimento civile distinto e autonomo rispetto al reato di omesso versamento contributivo. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano quantificato i contributi omessi utilizzando i parametri del contratto collettivo nazionale, senza accertare quali somme fossero state effettivamente corrisposte ai lavoratori. Pertanto, la Corte ha annullato la sentenza impugnata, rinviando a una diversa sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo accertamento.