Procedure legali

Nuove regole per la trascrizione dei decreti di esproprio

L'Agenzia delle Entrate chiarisce le nuove modalità di trascrizione.

Nuove regole per la trascrizione dei decreti di esproprio

Con la risoluzione n. 29 del 28 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle modalità di trascrizione dei decreti di esproprio, stabilendo nuove regole per la pubblicità immobiliare e i documenti necessari da presentare al conservatore. Queste indicazioni si applicano sia alla procedura ordinaria sia a quella accelerata in caso di occupazione d’urgenza, coinvolgendo in particolare le autorità esproprianti e i soggetti delegati alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Il decreto di esproprio può essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, specificando la condizione sospensiva e procedendo successivamente all’annotazione del verbale di immissione in possesso. In alternativa, è possibile attendere l’esecuzione del provvedimento e effettuare un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione o utilizzando un decreto che ne riporti la data. In entrambe le opzioni, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione, e il conservatore deve verificare solo i titoli e i documenti espressamente indicati dalla normativa in materia di espropriazione.

Importanza della trascrizione

La trascrizione del decreto di esproprio è fondamentale poiché determina l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del beneficiario dell’espropriazione. A differenza di altre forme di acquisto, la trascrizione non ha la funzione di rendere l’acquisto opponibile ai terzi, ma serve come forma di pubblicità-notizia, necessaria per rendere noto l’esistenza del procedimento ablativo. Dopo la trascrizione, eventuali diritti vantati sul bene espropriato possono essere fatti valere solo sull’indennità di espropriazione e non più sull’immobile stesso.

L’articolo 23 del Dpr 327/2001 stabilisce che il decreto deve essere trascritto “senza indugio” nei registri immobiliari. Tuttavia, c’era incertezze riguardo al momento esatto in cui effettuare l’adempimento: subito dopo l’emanazione del decreto o solo dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che entrambe le modalità sono ammesse, consentendo all’autorità espropriante di scegliere tra una procedura con due formalità distinte o una trascrizione unica, effettuata dopo l’esecuzione del decreto.

Modalità di trascrizione

La prima opzione prevede la trascrizione immediata del decreto, anche se non è ancora avvenuta l’immissione in possesso. In questo caso, la pubblicità immobiliare si sviluppa in due fasi: nella nota di trascrizione deve essere indicato che l’efficacia del trasferimento è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23. Il passaggio della proprietà si completa solo con la notificazione e l’esecuzione del decreto. Dopo l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere una seconda formalità: l’annotazione del verbale che documenta l’avvenuta esecuzione del provvedimento. Questo verbale rappresenta il titolo necessario per rendere pubblica la definitiva efficacia dell’espropriazione.

Un aspetto rilevante della Risoluzione n. 29/2026 riguarda i documenti da presentare al conservatore. Secondo l’Agenzia, per effettuare la trascrizione non è necessario presentare le relate di notificazione, semplificando così il processo per le autorità esproprianti e i soggetti coinvolti.