Normativa espropri

Nuove regole per la trascrizione dei decreti di esproprio

Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate sulle modalità di trascrizione.

Nuove regole per la trascrizione dei decreti di esproprio

Con la risoluzione n. 29 del 28 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti riguardo alle modalità di trascrizione dei decreti di esproprio, stabilendo quando deve avvenire la pubblicità immobiliare e quali documenti devono essere presentati al conservatore. Queste indicazioni sono fondamentali per le autorità esproprianti e per i soggetti delegati alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Il decreto di esproprio può essere trascritto immediatamente dopo la sua emanazione, specificando la condizione sospensiva e procedendo successivamente all’annotazione del verbale di immissione in possesso. In alternativa, è possibile attendere l’esecuzione del provvedimento e effettuare un’unica trascrizione, allegando il verbale di immissione o utilizzando un decreto che ne riporti la data. In entrambe le situazioni, non è richiesta la produzione delle relate di notificazione, poiché il conservatore deve verificare solo i titoli e i documenti espressamente indicati dalla normativa in materia di espropriazione.

Importanza della trascrizione

La trascrizione del decreto di esproprio è cruciale poiché determina l’acquisto della proprietà a titolo originario da parte del beneficiario dell’espropriazione. A differenza della tradizionale funzione di rendere l’acquisto opponibile ai terzi, la trascrizione funge da pubblicità-notizia, rendendo noto l’esistenza del procedimento ablativo. Dopo la trascrizione, eventuali diritti vantati sul bene espropriato possono essere fatti valere solo sull’indennità di espropriazione e non più sull’immobile stesso.

Modalità di trascrizione

L’articolo 23 del Dpr 327/2001 stabilisce che il decreto deve essere trascritto “senza indugio” nei registri immobiliari. Tuttavia, esiste un dubbio operativo riguardo al momento esatto in cui effettuare l’adempimento: subito dopo l’emanazione del decreto o solo dopo la sua notificazione agli interessati e la successiva immissione in possesso del beneficiario. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che entrambe le modalità sono ammesse, consentendo all’autorità espropriante di scegliere tra una procedura con due formalità distinte o una trascrizione unica, effettuata dopo l’esecuzione del decreto.

La prima opzione prevede la trascrizione immediata del decreto, anche se non è ancora avvenuta l’immissione in possesso. In questo caso, la pubblicità immobiliare si sviluppa in due fasi: nella nota di trascrizione deve essere indicato che l’efficacia del trasferimento è sottoposta alla condizione sospensiva prevista dall’articolo 23 del Testo unico. Il passaggio della proprietà si completa solo con la notificazione e l’esecuzione del decreto. Dopo l’immissione in possesso, l’autorità espropriante deve richiedere una seconda formalità: l’annotazione del verbale che documenta l’avvenuta esecuzione del provvedimento.

In sintesi, le nuove regole sulla trascrizione dei decreti di esproprio rappresentano un passo avanti nella semplificazione delle procedure burocratiche, garantendo maggiore chiarezza e rapidità nelle operazioni di espropriazione per pubblica utilità.