Il 24 luglio 2026, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 80, chiarendo l’applicazione retroattiva degli sgravi contributivi per gli agenti e intermediari assicurativi, in base alla legge di Bilancio 2026. Questa misura, che ha effetto retroattivo dal 1° luglio 2022, permette a broker, agenti, sub-agenti, produttori e procacciatori assicurativi di beneficiare di sgravi contributivi fino ad ora non accessibili.
Le misure in questione riguardano l’Esonero giovani under 36 e la Decontribuzione sud, ora estese anche ai datori di lavoro del settore assicurativo. L’Esonero giovani under 36 prevede uno sgravio del 100% dei contributi per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 36, mentre la Decontribuzione sud offre uno sgravio del 30% dei contributi per le assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno.
Normativa e scadenze
Le nuove disposizioni stabiliscono che i datori di lavoro possono recuperare sgravi contributivi fino a un massimo di 6.000 euro per lavoratore per le assunzioni effettuate nel secondo semestre del 2022 e fino a 8.000 euro per quelle del 2023. La scadenza per far valere i crediti maturati è fissata al 31 dicembre 2026.
Inoltre, la circolare specifica i codici ATECO beneficiari, che includono i broker e gli agenti di assicurazione, e chiarisce le modalità per la richiesta di cambio ATECO retroattivo, accettando modifiche solo se coerenti con la visura camerale.
Istruzioni operative per i conguagli
I datori di lavoro che non hanno mai esposto il conguaglio devono utilizzare il flusso Uniemens per comunicare i crediti maturati, utilizzando i codici causali appropriati. Questo processo è fondamentale per garantire che gli sgravi vengano correttamente applicati e riconosciuti.
In conclusione, questa iniziativa rappresenta un importante sostegno per il settore assicurativo, incentivando le assunzioni e contribuendo alla crescita occupazionale, specialmente tra i giovani e nelle regioni del Sud Italia.