Il 24 luglio 2026, l’INPS ha pubblicato la Circolare n. 80, chiarendo l’applicazione retroattiva degli sgravi contributivi per gli agenti e intermediari assicurativi, come previsto dalla legge di Bilancio 2026. Questa misura, che ha effetto retroattivo dal 1° luglio 2022, permette a broker, agenti, sub-agenti, produttori e procacciatori assicurativi di accedere a sgravi contributivi che fino ad ora erano esclusi.
Le nuove disposizioni si applicano ai datori di lavoro privati con codice ATECO 66.22, estendendo le misure di “Esonero giovani under 36” e “Decontribuzione sud”. I datori di lavoro possono recuperare sgravi fino al 31 dicembre 2026, data entro la quale devono far valere il credito maturato.
Normative e sgravi previsti
Le due principali misure di esonero sono:
- Esonero giovani under 36: sgravio del 100% dei contributi datoriali per assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 36, valido dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023.
- Decontribuzione sud: sgravio del 30% dei contributi a carico del datore di lavoro per assunzioni nelle regioni del Mezzogiorno, valido dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2024.
Entrambe le misure erano precedentemente escluse per i datori di lavoro con codice ATECO 66.22, ma la legge di Bilancio 2026 ha corretto questa esclusione, rendendo retroattive le agevolazioni.
Codici ATECO e istruzioni operative
I datori di lavoro beneficiari sono identificabili con i seguenti codici ATECO 2007:
- 66.22.01 (Broker di assicurazioni)
- 66.22.02 (Agenti di assicurazioni)
- 66.22.03 (Sub-agenti di assicurazioni)
- 66.22.04 (Produttori e procacciatori)
Dal 1° aprile 2025, queste attività confluiranno nel codice 66.22.00, unificando la classificazione. L’INPS ha fornito anche indicazioni per la gestione dei contenziosi e per le richieste di cambio ATECO retroattivo.
Infine, i datori di lavoro che non hanno mai esposto il conguaglio devono utilizzare il flusso Uniemens per richiedere gli sgravi, specificando i codici causali appropriati.