Giustizia e previdenza

Cumulabilità tra pensione e compensi per magistrati onorari

Chiarimenti INPS sulla cumulabilità tra pensione e compensi per magistrati onorari.

Cumulabilità tra pensione e compensi per magistrati onorari

Con la Circolare n. 79 del 24 luglio 2026, l’INPS, in collaborazione con il Ministero del Lavoro, ha fornito chiarimenti sulla cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari, tra cui giudici di pace e vice procuratori onorari. Questa normativa è stata influenzata dalla legge 51/2025 e presenta diverse sfide per i magistrati, a seconda del loro status di conferma.

Normativa vigente

La questione della cumulabilità è stata regolata dalla riforma della magistratura onoraria (D.Lgs. 116/2017), che ha sostituito le precedenti norme sulle indennità. La legge 51/2025 ha introdotto articoli specifici che definiscono il compenso per i magistrati confermati e non confermati, stabilendo che il compenso è considerato base imponibile previdenziale.

Inoltre, l’art. 15-bis del D.L. 75/2023 ha creato un quadro fiscale e previdenziale speciale per rispondere alle preoccupazioni della Commissione Europea riguardo al riconoscimento dello status di lavoratori per questa categoria.

Novità sulla cumulabilità

La circolare INPS distingue tra diverse categorie di magistrati per determinare la cumulabilità tra previdenza e compensi. I magistrati confermati con opzione di esclusività hanno diritto a un regime generale di cumulabilità, mentre quelli senza tale opzione sono soggetti a regole diverse. I magistrati non confermati possono cumulare le indennità senza che queste incidano sul diritto alla pensione.

Per i magistrati confermati, il compenso è considerato reddito da lavoro, mentre per i non confermati, l’indennità non è considerata reddito da lavoro e non influisce sulla pensione.

Istruzioni operative

È importante notare che per tutte le categorie di magistrati, le pensioni di invalidità e altre forme di pensione anticipata rimangono incompatibili con i redditi da lavoro. Durante il periodo transitorio, prima della conferma in servizio, si applica il principio generale di cumulabilità, ad eccezione della pensione ai superstiti, per la quale si applicano limiti reddituali specifici.

Infine, l’INPS richiede ai magistrati onorari titolari di pensione di comunicare tempestivamente le informazioni relative alla conferma dell’incarico e all’opzione per l’esclusività, affinché le strutture territoriali possano applicare il regime corretto.